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LEGGE 26 gennaio 1962, n. 6

Proroga della delega al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali e di emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/02/1962, n. 38 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 20-2-1962
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  disposizione  dell'articolo  2,  primo  comma,  della  legge 24
dicembre  1949,  n.  993,  che  delega il Governo a sospendere i dazi
della tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta e' prorogata
a  tutto  il  31  dicembre  1964  per  i  fini previsti nell'articolo
medesimo.
  Il Governo e' inoltre delegato, fino alla stessa data, ad apportare
alle  disposizioni  preliminari, alle voci ed alle note della tariffa
doganale  le  aggiunte,  le  modificazioni  e  le soppressioni che si
rendessero necessarie:
    a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate
alla  nomenclatura  prevista  dalla Convenzione firmata dall'Italia a
Bruxelles  l'11  gennaio 1951, ratificatan e resa esecutiva con legge
31 ottobre 1952, n. 1976;
    b)  per  rendere  definitive norme temporanee per la applicazione
della nuova tariffa;
    c)  per  una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la
loro   armonizzazione   con   le   disposizioni  concernenti  tributi
applicabili  sulle  merci  importate, in aggiunta ai dazi di confine,
nonche'  per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con
le esigenze dei traffici commerciali.
  Le   modificazioni,  le  aggiunte  e  le  soppressioni  di  cui  al
precedente  comma non possono determinare l'applicazione di dazi piu'
elevati  di  quelli  previsti  dalla  tariffa  generale  per le merci
comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che
ne  saranno  oggetto,  salvo  quanto  puo' derivare dall'applicazione
delle norme di cui al successivo articolo 2.