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LEGGE 19 luglio 1961, n. 659

Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1962)
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Testo in vigore dal: 16-8-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  agevolazioni  fiscali e tributarie stabilite per la costruzione
di  case  di  abitazione dagli articoli 13, 14, 16 e 18 della legge 2
luglio  1949,  n.  408,  e  successive proroghe e modificazioni, sono
estese  agli  edifici contemplati dall'articolo 2, comma secondo, del
regio  decreto  21  giugno  1938,  n.  1094, convertito nella legge 5
gennaio 1939, n. 35.
  Le   agevolazioni   si   applicano   anche  all'ampliamento  ed  al
completamento degli edifici gia' costruiti o in corso di costruzione.