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LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  18-7-1949

Art. 18


I contratti di mutuo stipulati per le costruzioni indicate nell'articolo precedente o per la prima, compravendita delle costruzioni stesse, se avvenga entro il quadriennio dal giorno in cui sono state dichiarate abitabili o siano state effettivamente abitate, sono assoggettati al pagamento delle imposte di registro od ipotecaria ridotte ad un quarto.
Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
È concesso il beneficio della registrazione a tassa fissa per gli atti di cessione dei contributi di cui all'art. 1.