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LEGGE 25 luglio 1961, n. 649

Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623 e 16 settembre 1960, n. 1016.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-8-1961 al: 12-9-1963
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno 1963, per la presentazione delle domande di finanziamento, e dal 31 dicembre 1961 al 31 dicembre 1963 per la stipulazione dei relativi contratti.