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LEGGE 25 luglio 1961, n. 649

Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623 e 16 settembre 1960, n. 1016.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-8-1961
al: 12-9-1963
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  termini  di  cui  al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30
luglio  1959,  n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno
1963,  per  la presentazione delle domande di finanziamento, e dal 31
dicembre  1961  al  31 dicembre 1963 per la stipulazione dei relativi
contratti.