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LEGGE 28 aprile 1961, n. 400

Estensione dei benefici previsti dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, ai diplomati dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-6-1961 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I benefici previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, si applicano ai diplomati dello Istituto superiore di educazione fisica di Napoli, pareggiato a norma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1961

GRONCHI FANFANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA