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LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1319

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1960 e in Toscana ed Emilia dall'11 dicembre 1959 al 31 maggio 1960.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-12-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, in Sicilia, in Lucania dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1960, in Toscana, in Emilia e nella provincia di Mantova a sud del Po dall'11 dicembre 1959 al 31 maggio 1960, in conformità delle disposizioni della legge 28 gennaio 1960, n. 31.
Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate agli Uffici del genio civile entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.