stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1319

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1960 e in Toscana ed Emilia dall'11 dicembre 1959 al 31 maggio 1960.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 2-12-1960
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei  lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, in
dipendenza  delle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, in
Sicilia, in Lucania dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1960, in Toscana,
in  Emilia e nella provincia di Mantova a sud del Po dall'11 dicembre
1959 al 31 maggio 1960, in conformita' delle disposizioni della legge
28 gennaio 1960, n. 31.
  Le   domande  per  la  concessione  dei  contributi  devono  essere
presentate  agli  Uffici del genio civile entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.