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LEGGE 11 agosto 1960, n. 870

Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-9-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 14 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è sostituito dal seguente:
"Per sopperire alle spese generali di amministrazioni, i Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti ai sensi della presente legge hanno facoltà di imporre una contribuzione annua, commisurata al reddito dominicale, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 4.
La misura di tale contribuzione, che sarà deliberata dalla Commissione amministratrice di cui all'art. 24 e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà superare il limite massimo del 10 e, in casi eccezionali, del 20 per cento del reddito dominicale determinato ai sensi del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976".