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LEGGE 29 giugno 1939, n. 976

Conversione In legge, con modificazioni, del R. decreto legge 4 aprile 1939 - XVII n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni. (039U0976)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1939
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Testo in vigore dal:  15-7-1939

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni, con le seguenti modificazioni:

Nell'art. 3, dopo le parole: «la quantità dei prodotti», sono aggiunte le altre: «e dei mezzi di produzione».

Nell'art. 6, alle parole: «salvo il diritto della rivalsa», sono sostituite le seguenti: «con diritto di rivalsa».

Nell'art. 13, il comma terzo è sostituito dal seguente:

«Una nuova revisione, dopo quella di cui al primo comma, non può effettuarsi, se non trascorsi almeno dieci anni dalla precedente».

Nell'art. 21, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ferme restando le altre disposizioni del testo unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni, nonché quelle del presente decreto e dell'art. 5, 2° comma, del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, l'art. 39 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, è sostituito dal seguente»:

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi