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LEGGE 1 agosto 1959, n. 704

Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2003)
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Testo in vigore dal:  24-9-1959 al: 27-2-2004
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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

Art. 1


L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche è fissata in lire 30.000 per i magistrati del Tribunale superiore, in lire 20.000 per i membri tecnici dello stesso Tribunale, superiore ed in lire 22.000 per i presidenti effettivi, in lire 18.000 per i consiglieri effettivi e in lire 13.000 per i membri tecnici effettivi dei Tribunali regionali.
L'indennità stessa è corrisposta ai presidenti, ai consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento od assenza di componenti effettivi o per particolari esigenze di servizio essi debbono funzionare in via continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.
Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato tra i più contemporaneamente nominati, se la qualifica non è espressamente indicata.