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LEGGE 1 agosto 1959, n. 704

Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2003)
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Testo in vigore dal: 24-9-1959
al: 27-2-2004
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La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA
                               Art. 1.

  L'indennita'  fissa  mensile  spettante,  indipendentemente da ogni
altra  indennita' o compenso, ai componenti dei Tribunali delle acque
pubbliche  e'  fissata  in lire 30.000 per i magistrati del Tribunale
superiore,   in  lire  20.000  per  i  membri  tecnici  dello  stesso
Tribunale, superiore ed in lire 22.000 per i presidenti effettivi, in
lire 18.000 per i consiglieri effettivi e in lire 13.000 per i membri
tecnici effettivi dei Tribunali regionali.
  L'indennita' stessa e' corrisposta ai presidenti, ai consiglieri ed
ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in
ogni  Tribunale  per impedimento od assenza di componenti effettivi o
per  particolari  esigenze di servizio essi debbono funzionare in via
continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.
  Si  considera  effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale
regionale   quello  nominato  prima  o  primo  indicato  tra  i  piu'
contemporaneamente  nominati,  se  la  qualifica non e' espressamente
indicata.