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LEGGE 2 aprile 1958, n. 331

Regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-5-1958 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per tutti i dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali, dell'Ente della cooperazione e di tutti gli altri enti sciolti in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che si trovavano in servizio al 31 luglio 1943 e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o volontaria o fondi speciali o trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione stessa, ovvero siano disoccupati è ammessa la regolarizzazione della iscrizione nella assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i periodi di servizio scoperti di assicurazione, prestati presso le dette organizzazioni ed enti successivamente alla data del loro riconoscimento giuridico, nonché, per la stessa decorrenza, per i periodi prestati al servizio di organizzazioni od enti assorbiti da quelli sopra considerati.