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LEGGE 2 aprile 1958, n. 331

Regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-5-1958
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  tutti  i  dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali,
dell'Ente  della  cooperazione  e  di tutti gli altri enti sciolti in
applicazione  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  23 novembre
1944,  n.  369,  che si trovavano in servizio al 31 luglio 1943 e che
alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge risultino in
possesso  dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria o volontaria o fondi speciali
o  trattamenti  di  previdenza sostitutivi dell'assicurazione stessa,
ovvero   siano  disoccupati  e'  ammessa  la  regolarizzazione  della
iscrizione  nella assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e
superstiti  per  i  periodi  di  servizio  scoperti di assicurazione,
prestati  presso le dette organizzazioni ed enti successivamente alla
data  del  loro  riconoscimento  giuridico,  nonche',  per  la stessa
decorrenza,  per  i periodi prestati al servizio di organizzazioni od
enti assorbiti da quelli sopra considerati.