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LEGGE 21 marzo 1958, n. 290

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-4-1958 al: 23-3-1963
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai fini del miglioramento, incremento e potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne, e autorizzato a concedere, nel limite massimo di lire 100.000.000, in ragione di lire 25.000.000 annui dal 1957-58 al 1960-61, contributi a favore di enti, cooperative, associazioni e, subordinatamente, privati, nelle spese occorrenti per:
a) costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di piscicoltura e di incubazione, anche nel settore della piscicoltura agricola;
b) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in valli, stagni e altri bacini idonei all'allevamento del pesce;
c) opere di miglioramento della produttività delle acque dolci e salmastre, anche mediante ripopolamenti intensivi;
d) acquisto di reti ed attrezzi per la pesca;
e) propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e per il consumo del pesce.