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LEGGE 21 marzo 1958, n. 290

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-4-1958
al: 23-3-1963
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Ministro   per   l'agricoltura  e  le  foreste,  ai  fini  del
miglioramento,   incremento  e  potenziamento  della  pesca  e  della
piscicoltura  nelle  acque  interne,  e  autorizzato a concedere, nel
limite  massimo  di  lire  100.000.000, in ragione di lire 25.000.000
annui   dal   1957-58  al  1960-61,  contributi  a  favore  di  enti,
cooperative,  associazioni  e, subordinatamente, privati, nelle spese
occorrenti per:
    a)  costruzione,  ampliamento  e  miglioramento  di  impianti  di
piscicoltura  e  di incubazione, anche nel settore della piscicoltura
agricola;
    b)  sistemazione  e  miglioramento degli impianti di cattura e di
stabulazione  in  valli, stagni e altri bacini idonei all'allevamento
del pesce;
    c) opere di miglioramento della produttivita' delle acque dolci e
salmastre, anche mediante ripopolamenti intensivi;
    d) acquisto di reti ed attrezzi per la pesca;
    e) propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e
per il consumo del pesce.