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LEGGE 25 aprile 1957, n. 313

Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  6-6-1957 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



È riconosciuto utile ai fini della pensione il servizio militare comunque prestato dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri:
a) richiamati o trattenuti precedentemente alla data del 1° luglio 1940 che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si trovavano in tale posizione alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1951, n. 210, e furono successivamente congedati, in applicazione dell'art. 5 della legge stessa, senza aver raggiunto diritto a pensione;
b) richiamati o trattenuti durante la guerra 1940-45 o successivamente per esigenze di ordine pubblico, che dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1951, abbiano prestato almeno sette anni di servizio, anche in più periodi.