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LEGGE 25 aprile 1957, n. 313

Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 6-6-1957
al: 8-10-2010
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' riconosciuto utile ai fini della pensione il  servizio  militare
comunque prestato dai sottufficiali e militari  di  truppa  dell'Arma
dei carabinieri: 
    a) richiamati o  trattenuti  precedentemente  alla  data  del  1°
luglio 1940 che, senza aver subito interruzione alcuna  di  servizio,
si trovavano in tale posizione alla data di entrata in  vigore  della
legge 29 marzo 1951, n. 210, e furono successivamente  congedati,  in
applicazione dell'art. 5 della legge  stessa,  senza  aver  raggiunto
diritto a pensione; 
    b)  richiamati  o  trattenuti  durante  la   guerra   1940-45   o
successivamente per esigenze di ordine pubblico, che  dal  10  giugno
1940 al 15  aprile  1951,  abbiano  prestato  almeno  sette  anni  di
servizio, anche in piu' periodi.