stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 febbraio 1957, n. 88

Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie della penisola Salentina ed altre norme integrative e modificative della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-4-1957 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e elevato per le sovvenzioni da accordarsi alla Società anonima per le ferrovie del Sud-est per l'attuazione del piano di ammodernamento delle ferrovie della penisola Salentina, ritenuto ammissibile con voto 17 maggio 1955, n. 30-A, dalla Commissione istituita con l'art. 1 della legge medesima, a lire 3.327.000 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere, da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge, e a lire 2.894.000 a chilometro per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse.
Dette sovvenzioni, determinate sulla base di previsione di spese e di introiti che tengono conto anche dei risultati di esercizio delle linee automobilistiche in con cessione alla Società medesima nella penisola Salentina, sostituiscono quelle accordate con l'art. 16 dell'atto di concessione 14 ottobre 1931, approvato con regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932, n. 459, e saranno assoggettate soltanto alle revisioni previste dall'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.