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LEGGE 23 marzo 1956, n. 185

Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-4-1956 al: 1-9-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I sottufficiali ed il personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:
a) se marescialli, senza limiti di età;
b) se brigadieri, vice-brigadieri, appuntati, carabinieri, e gradi equivalenti, quando abbiano compiuto trenta anni di età.
L'autorizzazione a contrarre matrimonio è concessa dal Ministro o, in sua vece, dall'ufficiale o funzionario da lui delegato, ed è valida per mesi sei.