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LEGGE 23 marzo 1956, n. 185

Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-4-1956
al: 1-9-1971
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I sottufficiali ed il personale di truppa in servizio nell'Arma dei
carabinieri,  del  Corpo  della  guardia  di finanza, del Corpo delle
guardie  di  pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia,
possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:
    a) se marescialli, senza limiti di eta';
    b)  se  brigadieri,  vice-brigadieri,  appuntati,  carabinieri, e
gradi equivalenti, quando abbiano compiuto trenta anni di eta'.
  L'autorizzazione a contrarre matrimonio e' concessa dal Ministro o,
in  sua  vece,  dall'ufficiale  o  funzionario da lui delegato, ed e'
valida per mesi sei.