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LEGGE 15 marzo 1956, n. 155

Disposizioni in favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-3-1956 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si farà luogo al recupero, a favore dell'Erario, delle somme rimaste da rimborsare dagli insegnanti elementari che, per il periodo 1 ottobre 1948,18 luglio 1952, hanno cumulato la pensione diretta con quella di riversibilità senza averne diritto, non trovandosi nelle condizioni richieste dall'art.10 della legge 13 giugno 1952, n. 690.