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LEGGE 15 marzo 1956, n. 155

Disposizioni in favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 31-3-1956
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dalla  data  di entrata in vigore della presente legge non si fara'
luogo  al  recupero,  a  favore  dell'Erario,  delle somme rimaste da
rimborsare  dagli insegnanti elementari che, per il periodo 1 ottobre
1948,18 luglio 1952, hanno cumulato la pensione diretta con quella di
riversibilita'  senza averne diritto, non trovandosi nelle condizioni
richieste dall'art.10 della legge 13 giugno 1952, n. 690.