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LEGGE 4 agosto 1955, n. 686

Agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-9-1955 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi è equiparato agli Istituti autonomi per le case popolari, ad ogni effetto di legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI SEGNI - ROMITA - VANONI - TAMBRONI - ANDREOTTI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO