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LEGGE 4 agosto 1955, n. 686

Agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-9-1955
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi e' equiparato
agli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari, ad ogni effetto di
legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1955

                               GRONCHI

                                              SEGNI - ROMITA - VANONI
                                               - TAMBRONI - ANDREOTTI
                                                               - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO