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LEGGE 28 giugno 1955, n. 549

Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla lettera b) dell'art. 4 della legge 2 aprile 1953, n. 212, per favorire la costruzione di navi da pesca.

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Testo in vigore dal: 30-7-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubbica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La somma di lire un miliardo da destinarsi, ai termini dell'art. 4,
lettera  b), della legge 2 aprile 1953: n. 212, allo sviluppo ed alla
rinnovazione  del naviglio peschereccio e della relativa attrezzatura
con i benefici previsti dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive
modificazioni,  e' elevata a lire 2200 milioni. La spesa di lire 4400
milioni,  autorizzata dall'art. 10 della legge 2 aprile 1953, n. 212,
per  l'esercizio  1954-55,  e'  elevata  a  lire  5100  milioni e, in
corrispondenza  la  seesa di lire 4 miliardi autorizzata dall'art. 70
della  legge  25  Iuglio  1952,  n.  949, per lo stesso esercizio, e'
ridotta a lire 3300 milioni.