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LEGGE 10 maggio 1955, n. 509

Aumento dei contributi dello Stato, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino a favore dell'Ente "Parco nazionale del Gran Paradiso".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1955 al: 9-4-1964
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente "Parco nazionale del Gran Paradiso", di cui all'art. 1 della legge 10 novembre 1949, n. 866, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, da lire 20 milioni a lire 30 milioni.
A decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire 12 milioni e 500 mila i contributi a carico, rispettivamente, della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.