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LEGGE 15 giugno 1955, n. 507

Trattamento previdenziale al personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-7-1955 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che lascia il servizio senza avere conseguito il diritto a pensione secondo le norme contenute nell'ordinamento di previdenza per i salariati degli Enti locali, approvato con legge 25 luglio 1941, n. 934, e successive modificazioni e integrazioni, ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati alla Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali, sia per la quota a carico dell'Ente, sia per la quota a proprio carico, fatta deduzione della quota che, ai sensi del successivo articolo 2, dovrà essere versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.