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LEGGE 2 marzo 1954, n. 19

Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

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Testo in vigore dal: 31-3-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  tabelle  dell'indennita' di funzione e dell'assegno perequativo
di  cui  all'art.  10  della  legge  11  aprile  1950,  n.  130, sono
sostituite,  a  decorrere  dal 1 luglio 1951, da quelle allegate alla
presente legge.
  A  decorrere  dalla  stessa  data  e' aumentata di lire 900 mensili
lorde  l'indennita'  di  studio  spettante al personale insegnante di
grado 8° di gruppo B ed al personale di ruolo ispettivo, direttivo ed
insegnante delle scuole elementari.
  Con  effetto  dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo
comma dell'art. 1 e l'art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212.