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LEGGE 11 aprile 1950, n. 130

Miglioramenti economici ai dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  8-9-1959
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Art. 10


Ai dipendenti di ruolo dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, è corrisposta a decorrere dal 1 luglio 1949, in aggiunta allo stipendio, una indennità di funzione, non compiutabile agli effetti della pensione, nelle misure stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge.(2)
È altresì corrisposto un assegno perequativo, non computabile agli effetti della pensione, ai dipendenti civili delle Amministrazioni statali indicati nelle tabelle B, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, nonché al personale postelegrafonico di cui all'allegata tabella G, nella misura prevista dalle tabelle medesime.
L'indennità e l'assegno perequativo di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con ogni altra indennità, assegno, diritto, provento, o compenso, a carattere continuativo o periodico, anche se non gravante sul bilancio dello Stato, che sia attribuito in ragione dell'appartenenza del personale a determinate categorie od amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo.
È ammesso il cumulo, all'infuori del caso previsto nel precedente comma, con le indennità, assegni, diritti, proventi e compensi che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi - ivi comprese le competenze accessorie per il personale ferroviario e postelegrafonico - o afferiscano a cariche o incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione, ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilità attinenti al servizio.
Ai dipendenti provvisti di assegni, non cumulabili ai sensi del terzo comma, per un importo complessivo inferiore alla, indennità di funzione o all'assegno perequativo, l'indennità o l'assegno stessi spettano nello importo ridotto alla differenza.
Per il personale insegnante di ruolo delle università e degli altri istituti di istruzione superiore, e per il personale direttivo e insegnante di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, appartenente al grado 8° o ai gradi superiori, l'ammontare dell'indennità accademica, e della indennità di studio attualmente corrisposte è aumentato in misura pari all'eccedenza dell'indennità di funzione dei gradi corrispondenti rispetto all'indennità accademica, e all'indennità di studio.
A decorrere dal 1 luglio 1950 la indennità di funzione per il personale dei gradi 9°, 10° e 11° è aumentata di lire duemila mensili per il gruppo A e di lire mille mensili per il gruppo B. Con la medesima decorrenza, l'aumento di lire mille mensili è attribuito altresì agli insegnanti elementari di grado 12°. Nei riguardi del personale insegnante compreso nei gruppi e gradi sopra indicati, gli aumenti di lire duemila e mille mensili sono da considerare riferiti alla indennità di studio.(4)
Al personale insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado e degli educandati femminili, nonché agli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato; l'indennità di studio è aumentata a titolo di assegno perequativo nella misura, rispettivamente, di lire duemila e mille mensili, a decorrere dal 1 luglio 1950.
L'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotti nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze e sono sospesi in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.
In nessun caso può essere percepita più di una indennità di funzione o di un assegno perequativo.
Alla categoria di concetto del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione è corrisposta, per i gradi equiparati al 6°, 7° e 8°, l'indennità di funzione prevista per il gruppo A, e, per i gradi equiparati al 9°, 10° e 11°, quella prevista per il gruppo B; alla categoria d'ordine ed alla categoria subalterna dei predetti Uffici è corrisposta la indennità perequativa prevista rispettivamente per il gruppo C e per i subalterni.
Al personale direttivo, di concetto, d'ordine e subalterno delle Sezioni provinciali dell'alimentazione è attribuito l'assegno perequativo nella misura prevista rispettivamente per le categorie 1-b), II, III e IV della tabella F allegata, alla presente legge.
Le categorie di personale alle quali è assegnata l'indennità di funzione o l'assegno perequativo di cui al presente articolo sono determinate, per ciascuna Amministrazione, con decreti del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro interessato.(6)
((10))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "la misura dell'indennità di funzione, prevista dall'art. 10, primo comma, della legge 11 aprile 1950, numero 130, è fissata, per i personali dei gradi 1° e 2° dell'ordinamento gerarchico, rispettivamente in lire trentamila e lire venticinquemila mensili lorde".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Per il personale non insegnante di ruolo dei gruppi B e C (o d'ordine) delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché per il personale esecutivo dei gradi dal 5° al 10° delle Ferrovie dello Stato, per il personale insegnante di grado 8° di gruppo B, per i maestri elementari di ruolo, le rispettive indennità di funzione o di studio ovvero l'assegno perequativo - di cui all'art. 10, secondo comma, della predetta legge 11 aprile 1950, n. 130 - sono aumentati di lire novecento mensili lorde a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge. L'assegno perequativo predetto è aumentato, a favore delle sottoindicate categorie di personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuna indicato:
Personale civile statale statale non di ruolo:
avventizio di 1ª categoria a). . . . . . . . . . . . . . L. 800 avventizio di 1ª categoria b). . . . . . . . . . . . . . L. 600 avventizio di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 avventizio di 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 100 Personale subalterno:
commesso capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 primo commesso e capo agente tecnico . . . . . . . . . . L. 300 usciere capo e agente tecnico. . . . . . . . . . . . . . L. 100 Personale salariato permanente e temporaneo:
capo opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200 operaio specializzato (1ª categoria) . . . . . . . . . . L. 200 operaia specializzata (6ª categoria) . . . . . . . . . . L. 200 L'aumento di cui ai precedenti commi non spetta ai personali che fruiscono di altre indennità, assegni, diritti, proventi o compensi che non siano loro attribuiti a titolo personale come corrispettivo di maggiori spese, rischi e responsabilità per prestazioni individuali".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 giugno 1954, n. 356 ha disposto (con l'articolo unico) che "la disposizione dell'art. 10, comma settimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativa all'aumento dell'indennità di studio, va interpretata nel senso che tale aumento spetta anche agli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 ha disposto (con l'art. 4) che "per i personali il cui trattamento è previsto dalla tabella allegata al presente decreto, sono soppressi: l'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui all'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni".
Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 28) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1956.
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 30 luglio 1959, n. 696 ha disposto (con l'art. 2) che "l'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, e l'assegno integratore di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19, sono soppressi".
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) ha disposto che la modifica "ha effetto dal 1 luglio 1956".