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LEGGE 8 aprile 1952, n. 212

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal:  31-3-1954
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Art. 13


La misura dell'indennità di funzione, prevista dall'art. 10, primo comma, della legge 11 aprile 1950, numero 130, è fissata, per i personali dei gradi 1° e 2° dell'ordinamento gerarchico, rispettivamente in lire trentamila e lire venticinquemila mensili lorde.
Per il personale non insegnante di ruolo dei gruppi B e C (o d'ordine) delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché per il personale esecutivo dei gradi dal 5° al 10° delle Ferrovie dello Stato, per il personale insegnante di grado 8° di gruppo B, per i maestri elementari di ruolo, le rispettive indennità di funzione o di studio ovvero l'assegno perequativo - di cui all'art. 10, secondo comma, della predetta legge 11 aprile 1950, n. 130 - sono aumentati di lire novecento mensili lorde a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge.
L'assegno perequativo predetto è aumentato, a favore delle sottoindicate categorie di personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuna indicato:
Personale civile statale statale non di ruolo:

avventizio di 1ª categoria a). . . . . . . . . . . . . . L. 800 avventizio di 1ª categoria b). . . . . . . . . . . . . . L. 600 avventizio di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 avventizio di 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 100
Personale subalterno:

commesso capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 primo commesso e capo agente tecnico . . . . . . . . . . L. 300 usciere capo e agente tecnico. . . . . . . . . . . . . . L. 100
Personale salariato permanente e temporaneo:

capo opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200 operaio specializzato (1ª categoria) . . . . . . . . . . L. 200 operaia specializzata (6ª categoria) . . . . . . . . . . L. 200
L'aumento di cui ai precedenti commi non spetta ai personali che fruiscono di altre indennità, assegni, diritti, proventi o compensi che non siano loro attribuiti a titolo personale come corrispettivo di maggiori spese, rischi e responsabilità per prestazioni individuali.
Le categorie di personale alle quali spetta l'aumento sono determinate, per ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 2 marzo 1954, n. 19 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Con effetto dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l'art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212."