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LEGGE 24 febbraio 1953, n. 123

Proroga del termine di cui agli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, recante norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio provenienti dalle preesistenti Camere di commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-4-1953
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  facolta'  prevista  dal  primo comma degli articoli 1 e 7 della
legge   17   maggio  1952,  n.  608,  puo'  essere  esercitata  dagli
interessati  entro  180  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 febbraio 1953

                               EINAUDI

                                              DE GASPERI - CAMPILLI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI