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LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2529

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-1-1953 al: 23-12-1954
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti ed in quelle che, avendo una popolazione compresa tra i 1000 ed i 500 abitanti, siano distanti più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.
L'Azienda medesima potrà, inoltre, provvedere ai collegamenti telefonici nelle rimanenti frazioni, quando queste risultino avere una notevole importanza economica, ed i Comuni interessati concorrano in ragione della metà della spesa.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è altresì autorizzata a concorrere, per la metà della spesa, in luogo delle Amministrazioni comunali, con le concessionarie di zona, nella esecuzione di impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi dei Comuni di nuova istituzione e non collegati ai sensi della legge 28 luglio 1950, n. 690.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo avranno vigore a partire dall'esercizio 1952-53 e sino all'esercizio 1955-56.