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LEGGE 28 luglio 1950, n. 690

Temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai Comuni della Repubblica per l'impianto di reti telefoniche urbane per i collegamenti interurbani.

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Testo in vigore dal:  23-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assunzione da parte dello Stato del contributo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, e successive modificazioni ed estensioni, è estesa agli impianti ed ai collegamenti telefonici dei Comuni della Repubblica attualmente sprovvisti di telefono per qualunque causa e che vengano eseguiti entro il 1952, anche se all'esecuzione provveda lo Stato stesso per conto delle Società concessionarie di zona.