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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1207

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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Testo in vigore dal: 5-10-1952
                   IL PRESIDENTE. DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ferrara,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2255 e modificato coi
regi  decreti  15 novembre 1928, n. 2606; 31 ottobre 1929, n. 2400; 1
ottobre 1931, n. 1372; 27 ottobre 1932, n. 2062; 27 dicembre 1934, n.
2448;  27  ottobre  1936,  n.  2457; 21 marzo 1939, n. 1296; 9 maggio
1939,  n.  1469; 26 ottobre 1940, n. 2065; 27 aprile 1942, n. 470 e 5
settembre   1942,  n.  1266,  e  con  decreti  del  Presidente  della
Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028 e 18 aprile 1951, n. 964;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 8 agosto 1942, n. 1096;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Ferrara, approvato e
modificato  con' i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Attuale  art.  25. - Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
      8) radiologia.
    Attuale  art.  48. - Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti
      7) geologia;
      8) paleontologia.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 25 luglio 1952

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 settembre 1952
  Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 18. - FRASCA