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LEGGE 25 luglio 1952, n. 1073

Trattamento economico del personale civile militarizzato di ditte private che svolsero attività connesse con le operazioni militari fuori del territorio metropolitano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-9-1952 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I personali civili, già dipendenti da ditte ed organizzazioni private incaricate, in zona di operazioni fuori del territorio metropolitano, di lavori e di servizi connessi alle operazioni militari, nei confronti dei quali sia stata disposta dall'autorità competente la militarizzazione ai soli fini penali e disciplinari e che, per aver operato in zona di operazioni alle dipendenze dirette od indirette dell'autorità militare, abbiano subito la captività in campi di concentramento delle Nazioni Unite, o comunque fuori del territorio nazionale e delle ex colonie italiane, hanno diritto, per il periodo di captività e fino alla data di rimpatrio, ma comunque non oltre il 9 maggio 1947, ai seguenti assegni nella misura in vigore nell'indicato periodo di tempo, e per il grado militare cui sono equiparati ai sensi del successivo art. 2:
stipendio o paga;
aggiunta di famiglia o indennità di carovita;
soprassoldo coloniale o assegno speciale giornaliero previsti per le rispettive zone di operazioni;
soprassoldo di operazioni;
indennità militare.