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LEGGE 25 luglio 1952, n. 1073

Trattamento economico del personale civile militarizzato di ditte private che svolsero attività connesse con le operazioni militari fuori del territorio metropolitano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-9-1952
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  personali  civili,  gia'  dipendenti  da ditte ed organizzazioni
private  incaricate,  in  zona  di  operazioni  fuori  del territorio
metropolitano,  di  lavori  e  di  servizi  connessi  alle operazioni
militari,  nei  confronti dei quali sia stata disposta dall'autorita'
competente  la  militarizzazione ai soli fini penali e disciplinari e
che,  per  aver operato in zona di operazioni alle dipendenze dirette
od indirette dell'autorita' militare, abbiano subito la captivita' in
campi  di  concentramento  delle  Nazioni Unite, o comunque fuori del
territorio  nazionale e delle ex colonie italiane, hanno diritto, per
il  periodo  di captivita' e fino alla data di rimpatrio, ma comunque
non  oltre  il  9  maggio  1947,  ai seguenti assegni nella misura in
vigore  nell'indicato  periodo  di tempo, e per il grado militare cui
sono equiparati ai sensi del successivo art. 2:
    stipendio o paga;
    aggiunta di famiglia o indennita' di carovita;
    soprassoldo coloniale o assegno speciale giornaliero previsti per
le rispettive zone di operazioni;
    soprassoldo di operazioni;
    indennita' militare.