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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1838

Modificazione all'art. 15 dello statuito del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  20-7-1952 al: 31-12-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente l'erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Visto il decreto luogotenenziale 2 novembre 1915, n. 900, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Circolo ufficiale delle Forze armate d'Italia;
Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, concernente modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Ritenuta la necessità di aumentare le quote sociali mensili del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, per adeguarle alle necessità in atto;
Vista la nota 22 giugno 1951, n. 601, del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze;
Decreta

Articolo

unico. Nello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armato d'Italia, approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, l'art. 15, già modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1918, n. 580, è sostituito dal seguente:

Art. 1

"Art. 15. - 2. Quote sociali:
La quota sociale mensile è:
a) per i soci effettivi e ufficiali di complemento (i prima nomina non residenti in Roma e per quelli residenti in Roma che siano soci d'obbligo di altri Circoli militari:

ufficiali inferiori.....L. 30
ufficiali superiori....L. 50
ufficiali generali e ammiragli" 80

b) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di prima nomina residenti in Roma e che non siano soci d'obbligo di altri Circoli militari:

ufficiali inferiori........ L. 60
ufficiali superiori.. 100
ufficiali generali e ammiragli..." 160
c) per i soci vitalizi........ 70
d) per i soci temporanei...... 140

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 103. - Frasca