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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1838

Modificazione all'art. 15 dello statuito del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 20-7-1952
al: 31-12-2009
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio  decreto  18  ottobre  1934,  n. 2111, concernente
l'erezione  in  ente  morale del Circolo ufficiali delle Forze armate
d'Italia;
  Visto   il   decreto  luogotenenziale  2  novembre  1915,  n.  900,
concernente  l'approvazione  del  nuovo statuto del Circolo ufficiale
delle Forze armate d'Italia;
  Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n.
580,  concernente  modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto
del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
  Ritenuta  la  necessita'  di aumentare le quote sociali mensili del
Circolo  ufficiali  delle  Forze  armate d'Italia, per adeguarle alle
necessita' in atto;
  Vista la nota 22 giugno 1951, n. 601, del commissario straordinario
del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze;

                               Decreta
                           Articolo unico.
  Nello  statuto  del  Circolo ufficiali delle Forze armato d'Italia,
approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, l'art.
15,  gia'  modificato  con decreto del Presidente della Repubblica 14
aprile 1918, n. 580, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 15. - 2. Quote sociali:
    La quota sociale mensile e':
      a)  per  i  soci  effettivi e ufficiali di complemento (i prima
nomina non residenti in Roma e per quelli residenti in Roma che siano
soci d'obbligo di altri Circoli militari:

      ufficiali inferiori.....L. 30
      ufficiali superiori....L. 50
      ufficiali generali e ammiragli" 80

      b)  per  i  soci  effettivi e ufficiali di complemento di prima
nomina  residenti  in  Roma  e  che non siano soci d'obbligo di altri
Circoli militari:

      ufficiali inferiori........ L. 60
      ufficiali superiori.. 100
      ufficiali generali e ammiragli..." 160
      c) per i soci vitalizi........ 70
      d) per i soci temporanei...... 140

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a,  chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1952
  Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 103. - Frasca