stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1813

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 24-5-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto  20  aprile 1939, n. 1350 e modificato con i regi
decreti  26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio
1942,  numero  565;  24  luglio  1942, n. 949; 24 agosto 1942, numero
1098;  24  ottobre  1942, n. 1672, e con decreti del Capo provvisorio
dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758, e con
decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18
luglio  1949,  n.  882;  20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n.
991;  30  ottobre  1949, n. 1152; 20 ottobre 1949, n. 3178; 11 giugno
1950, n. 622 e 11 maggio 1951, n. 653;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita',  degli  studi  di  Roma  approvato e
modificato   con  i  decreti  sopraindicati,  e  cosi'  ulteriormente
modificato:
  L'art.  321  relativo  alla  Scuola  di perfezionamento in medicina
legale e delle assicurazioni, e cosi' modificato:
  "L'ordine  degli studi, che comprende insegnamenti comuni per tutti
gli iscritti e insegnamenti speciali per i non medici, e il seguente:
    1° anno:
      Medicina legale generale;
      Tanatologia e tecnica delle autopsie medico-legali;
      Laboratorio medico-legale e indagini di sopraluogo;
      Lesivita' medico-legale;
      Elementi di traumatologia clinica;
      Elementi di metodologia attuariale e di statistica medica;
      Nozioni generali di diritto;
      Nozioni generali di biologia (per laureati in giurisprudenza).
    2° anno:
      Medicina legale applicata al diritto civile, penale e Canonico;
      Neuropsichiatria medico-legale;
      Psicologia medico-legale e del lavoro;
      Criminologia;
      Elementi di fisiologia e di patologia del lavoro;
      Elementi di legislazione igienico-sanitaria del lavoro;
      Prevenzione degli infortuni e dei sinistri;
      Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
      Assicurazioni invalidita', vecchiaia e contro la tubercolosi;
      Assicurazione malattie;
      Assicurazione vita;
      Medicina legale militare e pensionistica".
  Art.  322. - "Gli esami di profitto dei singoli insegnamenti comuni
e  speciali,  vengono  sostenuti  al  termine  dei rispettivi anni di
corso.
  I  candidati  non  possono essere ammessi agli esami se non abbiano
ottenuto  una  attestazione  di frequenza e di diligenza da parte del
direttore  della  Scuola; non possono, inoltre, essere iscritti al 2°
anno, se non abbiano superato gli esami di tutti gli insegnamenti del
primo".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1952
  Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 23. - FRASCA