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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. 622

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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Testo in vigore dal:  9-9-1950

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819, 20 settembre 1928, n. 3018, 31 ottobre 1929, n. 2483, 30 ottobre 1930, n. 1828, 1 ottobre 1931, n. 1329, 22 ottobre 1931, n. 1754, 22 ottobre 1932, n. 2090, 26 ottobre 1933, n. 2391, 27 dicembre 1934, n. 2419, 1 ottobre 1936, n. 2498, 27 ottobre 1937, n. 2619, 20 aprile 1939, n. 1350, 26 ottobre 1939, n. 1734, 26 ottobre 1940, n. 2069, 4 maggio 1942, n. 562, 24 luglio 1942, n. 949, 24 agosto 1942, n. 1098, 24 ottobre 1942, n. 1672, e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461, 31 dicembre 1947, n. 1758, e con i decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619, 18 luglio 1949, n. 882, 20 ottobre 1949, n. 989, n. 991 e n. 1178;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche della predetta Università;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti anzidetti, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 17. - È sostituito dal seguente:
"Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza i seguenti Istituti:
1. Istituto di filosofia del diritto;
2. Istituto di diritto penale;
3. Istituto di diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo, suddiviso nelle sezioni di: a) diritto romano; b) diritti dell'Oriente mediterraneo;
4. Istituto di storia del diritto italiano;
5. Istituto di diritto pubblico;
6. Istituto di diritto privato e diritto processuale civile, suddiviso nelle sezioni di: a) diritto civile; b) diritto commerciale; c) diritto agrario; d) diritto comparato; e) diritto processuale civile;
7. Istituto di diritto della navigazione.
All'art. 19. - È aggiunto il seguente comma:
"L'esame di istituzione di diritto privato deve precedere quello di diritto ecclesiastico".
All'art. 59. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è soppresso quello di "filologia germanica".
All'art. 60. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è soppresso quello di "filologia germanica".
Agli articoli 89 e 91. - Il primo comma, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, è così modificato:
"Gli esami degli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia", comprendenti tanto la parte generale quanto quella sistematica, vengono sostenuti alla fine del corso biennale".
L'attuale art. 126. - È sostituito dal seguente "La Facoltà di architettura comprende quattro Istituti:
1. Istituto di architettura;
2. Istituto di storia di architettura;
3. Istituto di tecnica delle costruzioni;
4. Istituto di urbanistica.
L'attuale art. 199. - All'elenco degli insegnamenti fondamentali è aggiunto quello di "diritto sindacale italiano" ed è modificato l'insegnamento di "economia del sindacalismo" in "economia del lavoro".
Gli attuali articoli 262-276 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 262. - La Scuola di perfezionamento in scienze biologiche si propone di allargare e completare la cultura di coloro che si dedicano allo studio delle varie discipline biologiche.
Art. 263. - La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:
1. Anatomia comparata;
2. Anatomia umana;
3. Antropologia;
4. Biologia delle razze umane;
5. Botanica;
6. Chimica agraria;
7. Chimica biologica;
8. Demografia;
9. Entomologia agraria;
10. Etnologia;
11. Fisiologia generale;
12. Fisiologia umana;
13. Fisiologia vegetale;
14. Genetica;
15. Istologia ed embriologia;
16. Meteorologia;
17. Microbiologia;
18. Paleontologia;
19. Peletnologia;
20. Patologia generale;
21. Patologia vegetale;
22. Psicologia;
23. Statistica;
24. Zoologia;
25. Storia delle scienze biologiche.
Altri corsi potranno essere seguiti dagli iscritti alla Scuola su loro domanda alla presentazione del programma, degli studi che desiderano seguire.
La Scuola è retta da un direttore assistito da un Consiglio. Il direttore della Scuola è nominato dal rettore su designazione della Facoltà di scienze e dura in carica un biennio. Il Consiglio della scuola è costituito da tutti gli insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima, ed è presieduto dal direttore.
Art. 264. - La Scuola conferisce il diploma di perfezionamento in:
a) biologia vegetale;
b) biologia animale;
c) scienze antropologiche.
All'atto dell'iscrizione alla Scuola il perfezionando presenta il programma degli studi che desidera seguire.
Il Consiglio della scuola, presa visione di questo programma e degli esami superati per il conseguimento della laurea, stabilisce i corsi che il perfezionando stesso deve frequentare.
Gli insegnamenti a cui ogni allievo deve iscriversi e dei quali deve superare gli esami non possono essere in numero minore di sei.
Gli allievi devono superare prove pratiche dimostrative nelle materie che sono state loro assegnate.
Il corso di studi per il conseguimento di uno dei suddetti diplomi dura due anni.
Art. 265. - Alla Scuola di perfezionamento in scienze biologiche sono ammessi per il diploma in biologia vegetale e in biologia animale:
a) i laureati in scienze naturali e in scienze biologiche;
b) i laureati in medicina e chirurgia;
c) i laureati in farmacia, chimica e farmacia e chimica;
d) i laureati in medicina veterinaria;
e) i laureati in scienze agrarie e scienze forestali.
Per il diploma in scienze antropologiche:
a) i laureati in scienze naturali e in scienze biologiche;
b) i laureati in medicina e chirurgia;
c) i laureati in geografia.
Art. 266. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola.
Art. 267. - La Commissione esaminatrice per il conferimento del diploma è presieduta dal direttore della Scuola e composta almeno di nove membri del Consiglio.
Art. 268. - Per conseguire il diploma il candidato, dopo aver superato tutte le prove di esame nelle materie stabilite dal Consiglio della scuola, deve presentare e discutere una dissertazione scritta originale di carattere sperimentale.
Art. 269. - Alla Scuola di perfezionamento in scienze biologiche è annesso un Seminario biologico.
Art. 270. - Il Seminario biologico ha lo scopo di assistere i giovani che intendono educarsi alle scienze biologiche sopratutto mirando a collegare con una educazione armonica i vari campi della biologia, finalità precipua del Seminario essendo quella di annullare i limiti schematici tra le varie materie biologiche che pur debbono trovare nei vari insegnamenti una sede naturale di necessaria specializzazione.
Art. 271. - Il Seminario biologico svolge la sua attività:
a) con conferenze tenute dai professori e dagli assistenti degli Istituti biologici oppure di altri Istituti o da noti studiosi su argomenti che possano interessare la biologia;
b) con conferenze tenute da studenti sotto la guida dei professori.
Art. 272. - L'attività del Seminario è affidata al Consiglio direttivo della scuola di perfezionamento in scienze biologiche.
Art. 273. - Possono prendere parte ai lavori del Seminario biologico:
a) i professori ed assistenti degli Istituti scientifici di biologia e di materie attinenti alla biologia;
b) i laureati in scienze naturali e in scienze biologiche, in medicina ed anche i laureati in altre branche che abbiano compiuto ricerche attinenti alla biologia;
c) gli studenti che si siano già distinti negli esami e che diano affidamento sulle loro attitudini alla ricerca scientifica.
Art. 274. - Il Seminario pubblica gli atti che comprendono le pubblicazioni, le conferenze e le discussioni di particolare interesse.
Art. 275. - I fondi assegnati al Seminario o le donazioni che possono pervenire debbono essere impiegati:
a) per la stampa degli atti di cui all'articolo precedente;
b) per escursioni scientifiche;
c) per borse di studio.
Art. 276. - Il Rettore della Università di Roma può rilasciare a coloro che ne facciano domanda un certificato comprovante il contributo apportato ai lavori del Seminario. Agli studenti sarà rilasciato un certificato di frequenza al Seminario.
Attuale art. 329. - L'elenco delle materie di insegnamento della Scuola di ostetricia e ginecologia è sostituito dal seguente:
"1. Fisiologia umana;
2. Igiene e batteriologia;
3. Anatomia umana, normale;
4. Patologia generale;
5. Anatomia patologica;
6. Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
7. Fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio;
8. Fisiologia dell'embrione, del feto e del neonato;
9. Patologia funzionale dell'apparato genitale femminile;
10. Radioterapia nel campo ginecologico;
11. Patologia della gravidanza del parto e del puerperio;
12. I processi progressivi dell'apparato genitale femminile;
13. Le flogosi dell'apparato genitale femminile;
14. Medicina legale;
15. Urologia ginecologica;
16. Operazioni ostetriche;
17. Operazioni ginecologiche.
La distribuzione delle materie nei vari anni di studio sarà stabilita negli avvisi annuali".
L'attuale art. 331. - È sostituito dal seguente:
"L'iscritto deve prendere parte alle esercitazioni pratiche di anatomia ed istologia patologica e di batteriologia che si eseguono nei rispettivi Istituti e nei laboratori della clinica".
All'attuale art. 339, relativo alla Scuola di perfezionamento in pediatria, è aggiunto il seguente comma:
"Il numero di iscritti alla Scuola è fissato in un massimo di quindici iscritti per ogni anno di corso".
L'iscrizione alla Scuola avviene in seguito ad esame interno di ammissione.
Possono iscriversi direttamente al 2° anno solo gli assistenti effettivi di clinica pediatrica che abbiano già esercitato questo ufficio da un anno.
Attuale art. 340. - L'elenco degli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in pediatria è sostituito dal seguente:
1. Morfologia dell'età dell'accrescimento;
2. Peculiarità fisiologiche del bambino;
3. Patologia e clinica pediatrica (biennale);
4. Semeiotica e tecnica pediatrica (biennale);
5. Igiene e alimentazione del bambino;
6. Malattie infettive del bambino;
7. Anatomia patologica delle malattie del bambino;
8. Elementi di farmacologia, dell'età dello sviluppo;
9. Terapia delle malattie del bambino;
10. Nozioni di neuro-psichiatria infantile;
11. Nozioni di chirurgia infantile;
12. Nozioni di oculistica;
13. Nozioni di dermatologia;
14. Nozioni di otorinolaringoiatria infantile;
15. Nozioni di odontoiatria infantile;
16. Nozioni di parassitologia.
All'attuale art. 354, relativo alla Scuola di perfezionamento in clinica medica, è aggiunto quanto appresso:
"Il numero di iscritti alla Scuola è fissato in numero di trenta (sei per ogni corso).
L'accoglimento di iscritti al 1° corso oltre i sei di cui sopra è concesso solo qualora il numero totale degli iscritti alla Scuola sia inferiore a trenta.
Qualora il numero delle domande d'iscrizione al 1° corso sia superiore a sei, la scelta degli iscritti viene fatta in seguito a concorso interno per esame.
L'iscrizione diretta al 4° e 5° corso della Scuola è assolutamente proibita.
In via provvisoria un terzo dei posti disponibili per le iscrizioni viene riservata ai prigionieri di guerra".
Attuale art. 355. - L'elenco degli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in clinica medica è sostituito dal seguente:
1. Le costituzioni in clinica;
2. Anatomia patologica (biennale);
3. Batteriologia e sierologia (annuale);
4. Chimica clinica;
5. Parassitologia medica (annuale);
6. Patologia speciale medica;
7. Semeiotica fisica (annuale);
8. Radiologia (annuale);
9. Semeiologia del sistema nervoso vegetativo;
10. Semeiologia oculare;
11. Semeiologia dermatologica;
12. Semeiologia dell'orecchio e delle prime vie respiratorie;
13. Semeiologia boccale;
14. Clinica medica generale (biennale);
15. Neuropatologia (annuale);
16. Malattie contagiose;
17. Malattie del ricambio materiale;
18. Malattie dell'apparato respiratorio;
19. Malattie dell'apparato cardiovascolare;
20. Malattie dell'apparato renale;
21. Malattie allergiche;
22. I principali farmaci;
23. Dietetica;
24. Climatologia e idrologia; acque minerali.
Dopo l'attuale art. 372. -- Sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in idroclimatologia clinica.

Art. 373. - Il corso degli studi della Scuola di perfezionamento in idroclimatologia, clinica ha la durata di due anni.
Art. 374. - Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:
1. Clinica medica generale (biennale);
2. Clinica e terapia delle malattie che presentano indicazioni di cure idroclimatiche (biennale);
3. Le acque minerali (classificazione, caratteristiche fondamentali, azioni sull'organismo);
4. Chimica e chimica fisica delle acque minerali. Nozioni di geochimica;
5. Microbiologia delle acque minerali. Igiene delle stazioni termali e climatiche;
6. Fisiopatologia del ricambio idrico;
7. Patologia articolare e reumatismo;
8. Malattie ginecologiche che si giovano delle cure idroclimatiche;
9. Malattie dell'orecchio, del naso e della gola che si giovano delle cure idroclimatiche;
10. Fisiopatologia della pelle e cure idroclimatiche;
11. Nozioni di climatologia in generale;
12. Climatologia medica e talassoterapia;
13. Idroterapia e mezzi complementari di terapia fisica nelle cure idroclimatiche (con esercitazioni di radiologia) (biennale);
14. Dietetica nelle stazioni di cura;
15. Cure idroclimatiche e medicina preventiva. Colonie climatiche e termali;
16. Le stazioni termali e climatiche. Impianti e organizzazione di una stazione idroclimatica. Legislazione.
Art. 375. - I corsi potranno essere integrati da esercitazioni, conferenze, viaggi di studio.
La suddivisione delle materie nei due anni di corso verrà stabilita: negli avvisi annuali. Gli esami di profitto vengono sostenuti alla fine di ogni anno; possono essere stabiliti per essi, dal direttore della Scuola, raggruppamenti di materie.
Art. 376. - L'esame di diploma si svolge con le norme dell'attuale art. 302.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1950

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1950

Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 51. - CARLOMAGNO