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LEGGE 29 marzo 1952, n. 338

Riduzione del periodo minimo d'imbarco richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-5-1952 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per l'avanzamento da capo di seconda classe a capo di prima classe dei sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare brevettati montatori delle categorie cannonieri, elettricisti, radiotelegrafisti e siluristi, non è richiesto alcun periodo di imbarco.
Per l'avanzamento del personale indicato al comma precedente dal grado di capo di prima classe a quello di sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi è richiesto un periodo minimo di imbarco di dodici mesi compiuto complessivamente nei gradi di capo di terza, seconda e prima classe.
Resta ferma la disposizione stabilita dalla prima nota alla tabella B allegata all'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.
Resta ferma altresì la disposizione dell'articolo unico della legge 9 giugno 1950, n. 519.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1952

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI