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LEGGE 9 giugno 1950, n. 519

Esenzione dall'obbligo dell'imbarco, agli effetti dell'avanzamento, per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe della categoria cannonieri, specialità "montatori artificieri".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-10-2010
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Art. 1

Articolo unico.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))