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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1950, n. 1313

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-1-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Roma approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1350, modificato con regi
decreti  26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio
1942,  n.  565;  24  luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24
ottobre  1942,  n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946,
n.  242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947,
n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758; e con decreti del Presidente della
Repubblica  24  dicembre  1948,  n.  1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20
ottobre  1949,  n.  989; 20 ottobre 1949, n. 991; 30 ottobre 1949, n.
1152; 20 ottobre 1949, n. 1178; 11 giugno 1950, n. 622;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, c successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma  approvato  e
modificato  con  i  decreti  sopraindicati,  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:
  Attuale art. 36. - E' sostituito dal seguente:
    "Presso   la   facolta'   sono  costituiti  i  seguenti  istituti
scientifici:
      1) istituto di scienze economiche;
      2) istituto di materie giuridiche;
      3) istituto di ragioneria;
      4) istituto di tecnica economica;
      5) istituto di merceologia;
      6) istituto di matematica finanziaria;
      7) istituto di statistica;
      8) istituto di geografia, economica.
  Attuale  art.  73.  -  All'elenco  degli istituti della Facolta' di
medicina e chirurgia e' aggiunto n. 30. Istituto di microbiologia.
  Attuale   art.   176.   -   Agli   insegnamenti   della  scuola  di
perfezionamento in diritto romano e diritti dell'Oriente Mediterraneo
e' aggiunto quello di:
    Diritto penale romano.
  All'attuale  art.  267  relativo  alla scuola di perfezionamento in
scienze  etnologiche  e'  soppressa  la  parola  "costitutivi"  ed e'
aggiunto il seguente nuovo comma:
    "Il  corso  degli  studi  per  ciascun  allievo  e' stabilito dal
Consiglio  della scuola in base ai suoi studi precedenti e al ramo in
cui egli intende perfezionarsi".
  Attuale   art.   277.   -   E'   soppresso  il  "corso  annuale  di
perfezionamento in biologia delle razze umane".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 16 novembre 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1951
  Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 47. - FRASCA