stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951, n. 953

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 9-10-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con  regio  decreto  20 aprile 1939, numero 1058, modificato con regi
decreti  5  ottobre 1939, n. 1847; 26 ottobre 1940, n. 2058; 16 marzo
1942,  numero  323,  e con decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 1949, n. 932;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita',  degli  studi  di Padova approvato e
modificato  con  i  decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato
come appresso.
  Art.  1.  -  Il  secondo  comma  e'  cosi'  modificato per la parte
relativa alla Facolta' di giurisprudenza:
  "Appartengono alla Facolta' di giurisprudenza i seguenti Istituti e
Seminari:
    Istituto  di  diritto privato, comprendente i Seminari di diritto
civile e di diritto commerciale;
    Istituto  di diritto pubblico, comprendente i Seminari di diritto
pubblico    generale,   di   diritto   costituzionale,   di   diritto
amministrativo, di diritto processuale civile, di diritto penale e di
diritto internazionale;
    Istituto   di  diritto  romano,  storia  del  diritto  e  diritto
ecclesiastico,   comprendente   i  Seminari  di  storia  del  diritto
italiano,  di diritto ecclesiastico, di diritto romano, di storia del
diritto romano e dei diritti antichi;
    Istituto   di   filosofia   del   diritto  e  diritto  comparato,
comprendente  i  Seminari  di  filosofia  del  diritto  e  di diritto
comparato e sociologia generale;
    Istituto  di  scienze  economiche,  comprendente  i  Seminari  di
economia politica, di scienza delle finanze e diritto finanziario;
    Istituto di statistica, comprendente il Seminario di statistica".
  Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
  "I  direttori  degli  Istituti  e dei Seminari sono nominati con le
norme  stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario,
e  dai  regolamenti particolari che li riguardano, e durano in carica
due anni".
  Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
  "Salvo  le  norme  particolari  contenute  nelle disposizioni delle
leggi  sull'istruzione  superiore ogni corso si svolge, di regola, in
almeno tre ore settimanali di lezioni, da tenersi in giorni distinti,
non computate fra esse le ore destinate ad esercitazioni di gabinetto
o di laboratorio".
  Art. 6. - E' sostituito dal seguente.
  "Gli  speciali contributi dovuti dagli studenti per esercitazioni o
per  la frequenza ad un Istituto, Scuola o Seminario sono fissati dal
Consiglio  di amministrazione a termini dell'art. 152 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore".
  Art. 10. - E' sostituito dal seguente:
  "Per gli aspiranti ai benefici dell'esonero parziale o totale dalle
tasse   scolastiche   valgono  le  norme  dell'art.  14  del  decreto
legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238".
  Art. 13. - Il secondo comma, e' sostituito dal seguente:
  "Gli  elaborati  per  l'esame di laurea in ingegneria devono essere
consegnati   all'Istituto   presso  il  quale  sono  stati  compiuti.
L'attestazione   dell'avvenuta   consegna,   firmata   dal  direttore
dell'Istituto  dovra'  essere  presentata  alla segreteria almeno sei
giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea".
  Art. 14. - E' sostituito dal seguente:
  "Sentiti   i   relatori,   la   Commissione  puo'  escludere  dalla
discussione  orale  il  candidato  quando  ritenga  insufficiente  la
dissertazione scritta, o l'elaborato da lui presentato.
  Chiusa  la  discussione,  il  presidente della Commissione mette ai
voti  l'approvazione  dell'esame;  se  risulta  approvato  l'esame si
procede alla votazione in ordine inverso di anzianita'.
  Registrata  a  verbale  la votazione, il presidente, quale delegato
del  rettore,  procede  alla  proclamazione  a  termine delle vigenti
disposizioni.   E'   ammessa,   in   caso   di  speciale  merito,  la
proclamazione  della dignita' di stampa. In tale caso peraltro devono
precedere  tre  relazioni  scritte  favorevoli di relatori scelti dal
preside.
  Queste  modalita',  per  quanto  applicabili,  valgono anche per la
Commissione degli esami di diploma".
  Art.   15.   -   E'   soppresso   l'insegnamento  complementare  di
"legislazione   del   lavoro"   e  sono  aggiunti  i  seguenti  nuovi
insegnamenti:
    14) diritto svizzero;
    15) diritto minerario;
    16) storia dei trattati e politica internazionale.
  L'insegnamento  complementare di "diritto marittimo" e' soppresso e
sostituito da quello di "diritto della navigazione".
  Art. 16. - Viene soppressa la propedeuticita' dell'insegnamento del
diritto  costituzionale  rispetto a quelli di filosofia del diritto e
scienza delle finanze.
  Art.  17.  -  Le parole "discussione di due fra tre temi scelti dal
candidato",  sono  sostituite dalle seguenti "discussione di due temi
scelti dal candidato".
  Art. 18. - E' sostituito dal seguente:
  "Appartengono alla Facolta' di giurisprudenza i seguenti Istituti e
Seminari:

    Istituto  di  diritto privato, comprendente i Seminari di diritto
civile e di diritto commerciale;
    Istituto  di diritto pubblico, comprendente i Seminari di diritto
pubblico    generale,   di   diritto   costituzionale,   di   diritto
amministrativo, di diritto processuale civile, di diritto penale e di
diritto internazionale;
    Istituto   di  diritto  romano,  storia  del  diritto  e  diritto
ecclesiastico comprendente i Seminari di storia del diritto italiano,
diritto  ecclesiastico,  di  diritto  romano,  di  storia del diritto
romano e dei diritti antichi;
    Istituto   di   filosofia   del   diritto  e  diritto  comparato,
comprendente  i  Seminari  di  filosofia  del  diritto  e  di diritto
comparato e sociologia generale;
    Istituto  di  scienze  economiche,  comprendente  i  Seminari  di
economia politica, di scienza delle finanze e di diritto finanziario;
    Istituto di statistica, comprendente il Seminario di statistica".
  Art.  19.  -  Dopo  le  parole  "gli  Istituti"  e' aggiunto quanto
appresso "e i Seminari".
  Art. 20. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  direttori  degli Istituti e Seminari sono nominati con le norme
stabilite  dall'art.  23 del regolamento generale universitario e dai
regolamenti  particolari  che  li  riguardano, e durano in carica due
anni".
  Articoli  21  e  22. - Dopo le parole "Istituti" e' aggiunto quanto
appresso "e Seminari".
  Art. 23. - E' sostituito dal seguente:
  "Possono da ogni Istituto o Seminario aprirsi concorsi a premio fra
gli  alunni  con  norme  da  determinarsi dal Consiglio direttivo. In
ciascun   Istituto   o  Seminario  e'  conservata  copia  dei  lavori
presentati  ai  detti concorsi e delle dissertazioni di laurea che si
riferiscono alle materie comprese nell'ambito dell'Istituto stesso. A
questo effetto saranno presi in particolare esame le dissertazioni di
laurea dichiarate dalla Commissione esaminatrice degne di stampa.
  Possono  essere inoltre pubblicati a cura degli Istituti o Seminari
quei  lavori  che  una  Commissione  di almeno tre membri, eletta dal
Consiglio  direttivo  di  ciascun  Istituto  o  Seminario  abbia alla
unanimita' giudicati degni di stampa".
  Art. 24. - E' modificato come segue:
  "La  Facolta'  di  giurisprudenza ha una biblioteca generale che e'
disciplinata   da   un  regolamento  approvato  dal  Consiglio  della
facolta'.
  Ogni  Istituto  ha  inoltre  una  propria  biblioteca,  retta da un
regolamento  deliberato dalla Facolta'. Nel regolamento sono comprese
le  norme  opportune  ad  evitare  che,  ad  eccezione  di  opere  di
pochissimo  costo  a  consultazione  quotidiana, siano acquistati gli
stessi libri da piu' di un Istituto".
  Art. 29. - E' modificato come segue:
  "Alla  Scuola  e' preposto un direttore nominato, su proposta della
Facolta'  di  giurisprudenza,  dal  rettore  dell'Universita'  fra  i
professori  ordinari  di  essa  facolta'  i  quali  svolgano corsi di
esercitazioni presso la Scuola.
  Il  direttore  e'  assistito  da  un  Consiglio  direttivo,  da lui
presieduto  e  composto  di  due professori di ruolo, designati dalla
Facolta'  di  giurisprudenza  fra i suoi membri che svolgono corsi di
esercitazioni  presso la Scuola, di un presidente di sezione di Corte
di  appello  designato dal Primo presidente della Corte di appello di
Venezia  e dal presidente dell'Ordine degli avvocati e procuratori di
Padova.
  Il  direttore  ed  il  Consiglio  direttivo durano in carica per un
triennio accademico".
  Art. 32. - E' modificato come segue:
  "Il  Consiglio di amministrazione dell'universita', su proposta dei
Consiglio  della  scuola udito il Senato accademico, fissa, a termine
dell'art.   152   del   testo   unico   delle  leggi  sull'istruzione
universitaria, l'ammontare della tassa di iscrizione".
  Art.  44.  - E' soppresso l'insegnamento complementare di "lingua e
letteratura turca" e sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
    1) lingua e letteratura rumena;
    2) lingua e letteratura spagnola;
    3) lingua e letteratura portoghese;
    4) filologia greco-latina;
    5) storia comparata delle lingue classiche;
    6) lingua e letteratura polacca;
    7) lingua e letteratura bulgara;
    8) letteratura cristiana antica;
    9) storia e geografia dell'Asia orientale;
    10) storia dell'arte del Medio ed estremo oriente;
    11) storia dell'arte mussulmana e copta;
    12) letteratura delle tradizioni popolari;
    13) lingua e letteratura slovena;
    14) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea".
  Il  dodicesimo  comma e' sostituito dal seguente: "gli insegnamenti
biennali comportano due distinti esami o alla fine di ciascun anno, o
al termine del biennio".
  Art.  73.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
fisica sono aggiunti i seguenti:
    12) onde elettromagnetiche;
    13) radioattivita'.
  Al penultimo comma e' aggiunto quanto appresso:
    "deve  inoltre  avere  sostenuto  e superato una prova di cultura
generale di matematica e fisica".
  Articoli  76  e 79. -- Laurea in scienze matematiche e matematica e
fisica. E' aggiunto all'ultimo comma quanto segue:
    "deve  inoltre  avere  sostenuto  e superato una prova di cultura
generale di matematica e fisica".
  Art.  82. - Corso di laurea in scienze naturali. Sono soppressi gli
insegnamenti complementari di "biologia delle razze umane" e "scienza
dell'alimentazione"   e   sono   aggiunti  i  seguenti:  "etnologia",
"genetica", e "fisiologia vegetale".
  Art. 83. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "I corsi di fisica, di mineralogia, di petrografia, di geologia, di
anatomia  comparata  comportano  un  corso  annuale  di  esercizi  di
laboratorio,  quelli  di  botanica e di zoologia un corso biennale di
esercizi di laboratorio".
  Art.  85.  -  Corso  di  laurea in scienze biologiche. E' soppresso
l'insegnamento  di  "biologia  delle  razze  umane" e sono aggiunti i
seguenti:  "etnologia",  "genetica",  "idrobiologia e pescicultura" e
"fisiologia vegetale".
  Art. 89. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  corsi  fondamentali  di  mineralogia, di geologia, di geografia
fisica  e  di  petrografia  e  quello  complementare  di antropologia
comportano  un  corso annuale di esercitazioni pratiche, alcune delle
quali potranno essere svolte come escursioni in campagna".
  Art. 113. - E' aggiunto il seguente comma:
  "All'atto  della iscrizione al primo anno lo studente deve indicare
la  sezione  e  sottosezione  che  intende  frequentare.  Qualora  lo
studente   non   intenda   seguire   gli  insegnamenti  complementari
consigliati  dalla  Facolta'  per  la sezione in cui si iscrive, egli
deve  sottoporre alla approvazione del Consiglio di facolta' l'elenco
degli insegnamenti complementari prescelti. In ogni caso la scelta e'
impegnativa  e  non puo' subire variazioni durante il corso di studi,
se non previo parere favorevole del Consiglio di facolta'".
  Art. 114. - E' modificato come segue:
  "Gli   insegnamenti  si  svolgono  sotto  forma  di  lezioni  e  di
esercitazioni    pratiche   di   calcolo,   disegno,   progettazione,
rilevamento  o  di  laboratorio,  che  formano  parte  integrante dei
rispettivi  corsi.  La durata di ciascun corso sara' fissata anno per
anno dal Consiglio di facolta'".
  Art. 116. - E' modificato come segue:
  "Gli  allievi  devono  superare  gli  esami rispettando le seguenti
precedenze:
    1) l'esame di scienza delle costruzioni deve precedere quelli di:
"costruzioni   in   legno,  ferro  e  cemento  armato",  "costruzioni
idrauliche", "costruzioni di macchine";
    2)  l'esame  di  meccanica applicata alle macchine deve precedere
quello di: "macchine";
    3)   l'esame   di   fisica  tecnica  deve  precedere  quello  di:
"macchine";
    4)   l'esame   di   elettrotecnica   deve  precedere  quello  di:
"costruzione   di   macchine   elettriche",   "impianti   industriali
elettrici"  e di tutti gli altri esami complementari aventi attinenza
con la materia;
    5)  l'esame  di  chimica  applicata  deve  precedere  quelli  di:
"chimica industriale";
    6)  l'esame  di  architettura  tecnica  deve  precedere quelli di
"archi    Lettura   e   composizione   architettonica"   e   "tecnica
urbanistica";
    7)  l'esame di macchine deve precedere quelli di: "costruzione di
macchine", e "disegno di macchine e progetti" e tutti gli altri esami
complementari aventi attinenza con la materia;
    8)  l'esame  di  idraulica deve precedere quelli di: "costruzioni
idrauliche"  e  "impianti speciali idraulici" e tutti gli altri esami
complementari aventi attinenza con la materia;
    9)  l'esame  di costruzioni in legno, ferro e cemento armato deve
precedere  quelli  di:  "costruzioni di ponti" e "tecnica ed economia
dei trasporti".
  Art. 117. - Il terzo comma e' soppresso.
  Art.  118.  -  Al  secondo comma sono soppresse le parole: "durante
l'ultimo anno di corso".
  Art. 120. - E' cosi' modificato:
  "Appartengono alla Facolta' di ingegneria i seguenti Istituti:
    Biblioteca centrale;
    Istituto di architettura;
    Istituto di costruzioni di ponti e strade;
    Istituto di chimica industriale;
    Istituto di elettrotecnica;
    Istituto di fisica tecnica;
    Istituto di idraulica;
    Istituto di macchine;
    Istituto  di  meccanica  applicata e laboratorio per le prove dei
materiali da costruzione;
    Istituto di topografia".

                   Facolta' di lettere e filosofia
               Scuola storico-filologica delle Venezie

  Art. 141. - E' modificato come segue:
  "La scuola comprende:
    a)  una  scuola  di  perfezionamento storico, della durata di due
anni;
    b)  una scuola di perfezionamento filologico, della durata di due
anni;
    c) un corso di perfezionamento per archivista, della durata di un
anno;
    d) una scuola di perfezionamento per bibliotecari della durata di
due anni;
    e)  una  scuola di perfezionamento per la storia dell'arte, della
durata di due anni".
  Art. 143. - E' modificato come segue:
  "Titolo di ammissione alla scuola di perfezionamento storico ovvero
filologico   e'   la   laurea  in  lettere,  o  in  filosofia,  o  in
giurisprudenza, o (se l'aspirante e' fornito del diploma di maturita'
classica) in scienze politiche.
  Possono  essere  altresi' ammessi, con l'approvazione del Consiglio
di  facolta'  e  limitatamente a materia preventivamente studiata nei
corsi  universitari,  i  laureati  in  lingue e letterature straniere
presso  l'Istituto  superiore  di  economia e commercio di Venezia, i
laureati  in  lingua  e letterature straniere e in materie letterarie
presso  le Facolta' di magistero e in lingue e letterature europee od
orientali presso l'Istituto superiore orientale di Napoli.
  Durante   il   biennio  i  perfezionandi  dovranno  frequentare  il
Seminario  o  Istituto  della  Facolta' di lettere e filosofia per la
disciplina che avranno scelta, su parere conforme del direttore della
Scuola,  come  disciplina centrale del loro perfezionamento; dovranno
inoltre   frequentare   i   corsi  di  almeno  altre  due  discipline
indirizzate  al  medesimo  scopo  e  scelte  con  l'approvazione  del
direttore della Scuola.
  Alla fine del primo anno i perfezionandi debbono superare gli esami
delle  due  discipline laterali, uno dei quali puo' essere sostituito
con due esami semestrali.
  Alla  fine  del  biennio  il perfezionando deve sostenere una prova
biennale  nella  disciplina  centrale: ove questa sia una letteratura
moderna  straniera,  la  prova  sara' completata con una composizione
redatta in quella lingua; ove sia invece una letteratura classica, la
composizione  sara'  fatta in lingua latina o sara' sostituita da una
traduzione dal greco in latino".
  Art. 144. - E' modificato come segue:
  "I  perfezionandi  che  abbiano assolto gli obblighi del precedente
articolo  sono ammessi alla discussione di una tesi scientifica nella
disciplina  centrale. Questa prova sara' preceduta in ogni caso da un
colloquio  nel quale possa accertarsi nel perfezionando la conoscenza
delle  fonti  e  dei principali sussidi bigliografici rispettivamente
nelle  discipline storiche e filologiche. Durante questo colloquio il
perfezionando  provera'  pure  la  sua  attitudine  a  conoscere  e a
intendere  con  sicurezza  opere  scientifiche  relative alla propria
disciplina  e  composte  in  lingua  francese ovvero in una delle due
lingue tedesca e inglese.
  Superata  la  prova  di  discussione  della  tesi  i  perfezionandi
riceveranno il diploma di perfezionamento storico ovvero filologico".
  Art. 154. - E' cosi' modificato:
  "Il  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta del Consiglio di
Facolta',  udito  il Senato accademico, fissera' annualmente le tasse
di  iscrizione,  le  sopratasse  e  i  contributi che dovranno essere
versati dagli iscritti alle scuole ed al corso sopraindicato".
  Art. 157. - Il primo comma e' cosi' modificato:
  "Il  corso si svolge presso l'Istituto di idraulica ed ha la durata
di un anno accademico".
  Articoli 158 e 163. - Sono cosi' modificati:
  "Le tasse e sopratasse vengono fissate annualmente dal Consiglio di
amministrazione, su proposta del Consiglio di Facolta'".
  Art. 162. - Il primo comma e' cosi' modificato:
  "Il  corso  si  svolge  presso  l'Istituto  ed  il  laboratorio  di
elettrotecnica ed ha la durata di un anno accademico".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 11 aprile 1951

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 settembre 1951
  Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 13. - CARLOMAGNO