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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 238

Provvedimenti sull'istruzione superiore. (045U0238)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/1948)
Testo in vigore dal:  27-5-1945

Art. 14



A decorrere dall'anno accademico 1945-46, gli studenti di disagiata condizione economica sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi di ogni genere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione:

a) per la immatricolazione e la iscrizione al primo anno di un corso universitario, in tutto o per la metà, se nel titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione abbiano conseguito rispettivamente una media di nove o di otto decimi dei voti;

b) per l'iscrizione ad anni successivi al primo, in tutto o per la metà, secondo che abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facoltà per l'anno precedente o di un diverso piano giudicato equivalente dalla Facoltà stessa, senza essere stati mai respinti in alcuno di essi, conseguendovi una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami, o almeno otto decimi dei voti in tutti gli esami;

c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la metà, della sopratassa e contributi, in base agli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b);

d) per il diploma finale di studio, in tutto o per la metà della tassa di diploma, secondo che, oltre a soddisfare alla condizione posta dalla precedente lettera per la dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa e contributi per l'ammissione all'esame di laurea o diploma, abbiano superato tale esame con un voto non inferiore a nove o rispettivamente otto decimi.

L'accertamento delle condizioni economiche della famiglia dello studente aspirante alla suddetta dispensa totale o parziale è fatto dall'amministrazione universitaria con ogni mezzo a sua disposizione, e chiedendo, ove occorra, le necessarie informazioni all'amministrazione finanziaria dello Stato.

La dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi prevista dal presente articolo non è concessa né allo studente a cui sia stata inflitta nel corso dell'anno una punizione disciplinare, né a quello che si trovi nella condizione di fuori corso o di ripetente, né, infine, a quello che, già provvisto di una laurea o diploma, riprenda o abbia ripreso iscrizione per il conseguimento di una altra laurea o diploma. È invece concessa agli studenti delle Scuole di perfezionamento o di specializzazione e delle Scuole dirette a fini speciali.

Nessun rimborso è dovuto dallo Stato alle Università o Istituti di istruzione superiore, governativi o liberi, per la concessione della dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi prevista dal presente articolo.

La Cassa scolastica istituita presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore è soppressa.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 155 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, che concede l'esonero dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche agli ufficiali del genio aeronautico ammessi a frequentare le Scuole superiori di ingegneria aeronautica e dell'articolo 156 dello stesso Testo unico per ciò che riguarda l'esonero dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche concesso agli studenti universitari di cittadinanza straniera.

Salvo quanto è disposto negli articoli 31, 32 e 33 del presente decreto, è abrogata, con effetto dall'anno accademico 1944-45, qualunque altra disposizione che preveda la dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi nelle Università e Istituti d'istruzione superiore, con o senza rimborso da parte dello Stato.