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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1951, n. 653

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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Testo in vigore dal: 5-9-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto  20  aprile 1939, numero 1350, e modificato con i
regi  decreti  26  ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4
maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098,
e  24 ottobre 1942, n. 1672, e con decreti del Capo provvisorio dello
Stato  12  aprile  1947,  n.  461  e 31 dicembre 1947, n. 1758, e con
decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18
luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, numero
991;  30 ottobre 1949, n. 1152; 20 ottobre 1949, n. 1178, e 11 giugno
1950, n. 622;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato e
modificato  con  i  decreti  sopraindicati,  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:
    Attuale  art.  137.  - All'elenco degli insegnamenti della Scuola
d'ingegneria aeronautica e' aggiunto quello di:
      15. Balistica e armi aeronautiche.
    All'art.  263  relativo alla Scuola di perfezionamento in scienze
etnologiche,   l'insegnamento   di  esercitazioni  di  etnografia  e'
sostituito  con quello di "etnografia museografica" e sono aggiunti i
seguenti insegnamenti complementari:
      4. Psicologia.
      5. Linguistica.
      6. Sociologia.
  All'art.  264 relativo ai titoli di ammissione alla predetta Scuola
di   perfezionamento   in  scienze  etnologiche  e'  aggiunto  quanto
appresso: "e i laureati dell'Istituto superiore orientale di Napoli".
  All'art. 265 e' aggiunto il seguente comma:
  "Il  corso  degli  studi  per  ciascun  iscritto  e'  stabilito dal
Consiglio della scuola in base ai suoi studi precedenti e al "ramo in
cui intende specializzarsi".
  L'art. 267 e' sostituito dal seguente:
  "Ai  fini  del  conseguimento  del  diploma  di  perfezionamento in
scienze  etnologiche,  gli iscritti alla Scuola debbono aver superato
gli  esami  degli  insegnamenti  biennali  e  di  almeno  tre fra gli
insegnamenti annuali.
  Essi  debbono  inoltre  presentare  una  dissertazione in una delle
materie comprese fra gli insegnamenti costitutivi della Scuola".
  E' abrogato l'art. 367 contenente la seguente norma:
  "Il  direttore  della  Scuola  di medicina del lavoro e' il preside
della Facolta' di medicina e chirurgia".
  Dopo l'art. 383 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
alla  istituzione della Scuola di perfezionamento in cardiologia, con
il   conseguente   spostamento   della   numerazione  degli  articoli
successivi.

              Scuola di perfezionamento in cardiologia.

  Art.  384. - E' istituita presso la clinica medica dell'Universita'
di Roma, la Scuola di perfezionamento in cardiologia.
  Art.  385.  - Alla Scuola viene assegnato un corrispondente reparto
clinico.
  Art. 386. - Il direttore della Scuola e' il direttore della clinica
medica.
  Il  Consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono
gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore.
  Art.  387.  -  Durante il corso degli studi della Scuola, che ha la
durata  di  due  anni,  vengono  quotidianamente tenute, al letto del
malato,   esercitazioni   di   semeiotica   clinica,  di  diagnostica
differenziale  e  di  terapia,  mentre  nei  laboratori  si  svolgono
esercitazioni   teorico-pratiche   e   di   elettrocardiografia,   di
radiologia e di fisiopatologia sperimentale.
  Art.  388.  -  La frequenza nei reparti clinici e negli ambulatori,
alle  lezioni  e conferenze ed alle esercitazioni tecnico-pratiche e'
obbligatoria:  i  perfezionandi  prestano  servizio di assistenti nel
reparto clinico di cardiologia.
  Art.  389.  -  Alla  Scuola  non  sono  ammessi, ogni anno, piu' di
quattro  medici, che abbiano conseguita la laurea in Italia; essi non
potranno  essere  iscritti  a  nessun'altra scuola di perfezionamento
contemporaneamente.
  A nessun titolo sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Nel  caso  che  il  numero  degli  aspiranti  alla  iscrizione  mia
superiore  a quattro si provvede alla scelta da parte della Direzione
in base ai titoli di studio e ad esami scritti ed eventualmente anche
orale a giudizio del direttore.
  Art.   390.   -   Il  termine  della  presentazione  delle  domande
d'iscrizione  alla  Scuola  e'  stabilito  inderogabile  mente  al 30
novembre di ogni anno.
  Art.  391.  - Alla fine di ciascun anno scolastico, i perfezionandi
che  abbiano  ottenuto  la firma di frequenza, dovranno sostenere gli
esami  di profitto il cui superamento e' condizione necessaria per la
iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti a
quest'ultimo, per accedere all'esame di diploma.
  Art.  392.  -  Alla  fine del secondo anno del corso degli studi ha
luogo   l'esame   di   diploma   consistente  nella  presentazione  e
discussione   scritta   su  argomento  di  patologia  cardiovascolare
concordato  fra  il diplomando e il direttore della Scuola all'inizio
del   secondo  anno.  La  dissertazione  deve  essere  approvata  dal
direttore  stesso  e  depositata  presso la direzione almeno quindici
giorni prima dell'esame.
  Art.  393.  - Le Commissioni per gli esami di profitto e di diploma
sono costituite a norma degli articoli 301 e 302 dello statuto.

                        Programma del corso.

  Lezioni:
    1. Patologia e clinica cardiologica: due ore settimanali.
    2. Semeiotica clinica cardiologica: un'ora settimanale.
    3. Semeiotica strumentale cardiologica: un'ora settimanale.
    4. Terapia medica cardiologica: un'ora settimanale.
    5. Dimostrazioni di anatomia patologica: un'ora settimanale.
    6. Dimostrazioni di radiologia cardiologica: un'ora settimanale.
    7.   Dimostrazioni   di   fisiopatologia   cardiologica:   un'ora
settimanale.
  Conferenze si argomenti di:
    1. Fisica ed elettrocardiografia superiore.
    2. Fisiologia.
    3. Farmacologia.
    4. Medicina legale.
    5. Lotta sociale contro il reumatismo e le cardiopatie.
  Esami  di primo anno: anatomia e fisiologia normale e patologia del
sistema    cardiovascolare,   semeiotica   cardiologica   clinica   e
strumentale.
  Esami  del  secondo  anno: elettrocardiografia superiore, clinica e
terapia cardiologica.
  Esame di diploma.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 11 maggio 1951

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 agosto 1951
  Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 40. - FRASCA