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LEGGE 12 luglio 1951, n. 560

Partecipazione di rappresentanti degli artigiani e dei coltivatori diretti nelle Giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-8-1951 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Fanno parte della Giunta di ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura, con voto deliberativo, oltre i quattro membri indicati nell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, anche un rappresentante degli artigiani ed uno dei coltivatori diretti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1951

EINAUDI DE GASPERI - TOGNI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI