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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 315

Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria. (044U0315)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1974)
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Testo in vigore dal:  2-3-1974
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Art. 9



Fino alla elezione del Consiglio, l'amministrazione di ciascuna Camera rimarrà affidata ad una Giunta composta da un presidente e da quattro membri.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste. I quattro membri sono nominati dal Prefetto della provincia, con l'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e sono scelti, uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori.

In caso di impedimento del presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano.

Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del presidente o di chi ne fa le veci, e di due membri.

(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 12 luglio 1951, n. 560 ha disposto (con l'articolo unico) che "Fanno parte della Giunta di ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura, con voto deliberativo, oltre i quattro membri indicati nell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, anche un rappresentante degli artigiani ed uno dei coltivatori diretti".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto Ministeriale 25 gennaio 1974 (in G.U. 15/02/1974, n. 43) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Un membro scelto in rappresentanza del settore degli scambi con l'estero fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560, e 29 dicembre 1956, n. 1560".