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LEGGE 5 marzo 1951, n. 190

Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-4-1951 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fino a nuova disposizione sono prorogati:
a) l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;
b) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando, per gli uditori destinati in reggenza, il trattamento economico stabilito dalla legge 10 gennaio 1950, n. 4;
c) l'art. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352.